Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, c.d. Decreto rilancio ha chiarito che i documenti unici di regolarità contributiva (DURC) restano esclusi dagli atti per i quali è stato disposto l’ampliamento del periodo di scadenza e di quello relativo alla conservazione della validità.
Infatti i DURC con scadenza di validità tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020 conservano validità fino al 15 giugno 2020 a differenza di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del testo unico di cui al D.P.R. n. 380/2001, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, che conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.