L’art. 379 del D.Lgs. n. 14/2019 (cosiddetto “Codice della crisi d’impresa“) ha innovato l’art. 2477 c.c. prevedendo l’obbligo per le imprese di nominare l’organo di controllo o il revisore legale dei conti in presenza di parametri dimensionali più ristretti e specificamente individuati nel secondo e nel terzo comma del nuovo testo della norma.
La stessa norma prevedeva che, in difetto di tempestivo adeguamento alla nuova disciplina, la nomina sarebbe avvenuta con provvedimento del Tribunale competente, su istanza di un soggetto interessato ovvero in esito a segnalazione del conservatore del registro delle imprese. Per tale ragione gran parte dei soggetti obbligati (società a responsabilità limitata e cooperative) hanno tempestivamente ottemperato a quanto prescritto dal legislatore, al fine di non incorrere in violazioni di legge che avrebbero giustificato un provvedimento giudiziale di nomina.
Dopo la scadenza del termine di legge e quando ormai tanti operatori avevano già doverosamente ottemperato a tale incombenza, sono intervenute proroghe che hanno differito l’obbligo; fino all’art. 51-bis del D.L. n. 34/2020 (cosiddetto Decreto Rilancio poi convertito nella Legge n. 77/2020) con il quale l’obbligo di nomina è ulteriormente slittato per società cooperative e s.r.l. alla data di approvazione dei bilanci 2021 (quindi al 2022).
Si è, quindi, verificata un’evidente anomalia per cui i soggetti giuridici virtuosi, che avevano ottemperato tempestivamente ai precetti normativi sopra richiamati hanno assunto ulteriori oneri gestionali (ancor più gravosi nell’attuale fase di crisi economica), mentre altri, che non hanno adempiuto le prescrizioni di legge, hanno comunque beneficiato delle proroghe successivamente intervenute.
La questione è stata di recente affrontata dal MISE in una nota in data 1 ottobre 2020 della “Direzione Generale per la Vigilanza sugli Enti Cooperativi, sulle Società e sul Sistema Camerale” con cui si è data risposta a un quesito posto dall’Alleanza delle Cooperative Italiane (v.: https://legacooptoscana.coop/wp-content/uploads/2020/10/14726.pdf).
Il MISE ha esaminato la possibilità di una revoca per giusta causa dei soggetti designati in ottemperanza agli obblighi di cui al D.Lgs. n. 14/2019 e ha distinto due situazioni:
a – con riferimento alla nomina di un revisore legale dei conti si rileva che – in applicazione dell’art. 4, primo comma lett. i, del D.M. 28 dicembre 2012 n. 261 –costituisce giusta causa di revoca dall’incarico la sopravvenuta insussistenza dell’obbligo di legge;
b – mentre nell’ipotesi di un organo di controllo (monocratico o collegiale) trova applicazione l’art 2400 c.c. che prevede che la delibera di revoca debba essere approvata con decreto del Tribunale, sentiti gli interessati.
La revoca per giusta causa indicata dal MISE è una possibile soluzione alla rilevata incongruenza conseguente all’introduzione di un obbligo (oneroso per molte imprese).
Con il team di avvocati di “lineelegali” stiamo, tuttavia, valutando ulteriori prospettive con l’auspicio di ridefinire un’equità sostanziale in mancanza, allo stato, di specifiche norme di legge che possano riequilibrare la rilevata sperequazione.
Gianluca Fusco