Con il messaggio n. 3653 del 9 ottobre 2020 L’INPS ha fornito indicazioni sul diritto del lavoratore – in quarantena o in sorveglianza precauzionale – alla tutela previdenziale della malattia, nel caso in cui il lavoro sia svolto secondo modalità alternative alla presenza in ufficio (lavoro agile o smart working, telelavoro etc.).
La quarantena e la sorveglianza precauzionale non danno luogo al riconoscimento della tutela previdenziale della malattia comune, in quanto non impediscono in assoluto lo svolgimento dell’attività lavorativa, ma rappresentano delle situazioni di rischio per la collettività che il legislatore ha equiparato, sotto il profilo economico, alla malattia.
Il lavoratore che, in accordo con il proprio datore di lavoro, continua a svolgere l’attività lavorativa presso il proprio domicilio non può ricorrere quindi alla tutela previdenziale della malattia qualora sia in quarantena o in sorveglianza precauzionale, in quanto in tale ipotesi non si sospende l’attività lavorativa, né la relativa retribuzione.
Nel caso in cui, invece, il lavoratore si trovi in una situazione di malattia conclamata e di incapacità temporanea al lavoro ha pieno diritto alla corrispondente prestazione previdenziale.
Avv. Chiara Sabatini