La Corte Costituzionale con la sentenza n. 125 del 19 maggio 2022 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, 7° comma, secondo periodo, della legge n. 300 del 1970, come modificato dalla legge n. 92 del 2012, c.d. “Riforma Fornero”.
L’incostituzionalità ha colpito la sola parola “manifesta”, che precede l’espressione “insussistenza del fatto” posta a base del licenziamento per motivo oggettivo.
A giudizio della Corte il carattere manifesto dell’infondatezza del fatto posto a base del licenziamento è indeterminato con la conseguenza che nella prassi si presta a incertezze applicative e a disparità di trattamento. Infatti nei casi concreti risulta difficile stabilire il confine tra l’evidenza manifesta del vizio e la semplice insussistenza del fatto.
Inoltre la Corte ha rilevato il requisito dell’insussistenza manifesta del fatto è richiesto solo per il licenziamento per motivo oggettivo e non per quelli disciplinari, per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa, senza che tale disparità di trattamento sia giustificata dalle caratteristiche e dalle differenze proprie delle diverse fattispecie di licenziamento
A seguito della pronuncia della Corte il giudice, quindi, potrà disporre la reintegra del lavoratore in caso di insussistenza del fatto posto alla base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, senza che sia necessaria la dimostrazione della “manifesta” insussistenza del fatto stesso.
Avv. Chiara Sabatini