La sezione lavoro della Corte di Cassazione con la sentenza n. 10219 del 28.05.2020 ha affermato che nell’impiego di lavoro pubblico contrattualizzato la domanda del dipendente assunto a tempo determinato che rivendica il medesimo trattamento retributivo previsto per il dipendente a tempo indeterminato soggiace al termine quinquennale di prescrizione previsto dall’art. 2948 n. 4 e n. 5 c.c..
Tale termine decorre, anche in caso di illegittimità del termine apposto ai contratti, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione del rapporto, a partire da tale momento.
La Suprema Corte ha chiarito quindi che, qualora il datore di lavoro sia lo Stato o un Ente pubblico, la prescrizione non decorre in pendenza del rapporto, in quanto, malgrado la natura privatistica del contratto di lavoro, il lavoratore non si trova nella stessa situazione di timore e di soggezione configurabile nel rapporto di lavoro privato.
Avv. Chiara Sabatini