Dopo un iniziale periodo di incertezza anche applicativa sta entrando a pieno regime la disciplina sul cd. sovraindebitamento (Legge n. 3/2012 e ss.mm.), che offre strumenti per la ristrutturazione dei debiti e la gestione negoziale della crisi anche ai soggetti “non fallibili”.
Tra le procedure previste vi è l’accordo con i creditori, che consente al debitore di raggiungere un’intesa con i propri creditori per la dilazione dei pagamenti e addirittura l’esdebitazione parziale (cioè la rimessione dei debiti).
Assume rilievo che l’accordo non richieda il nulla osta del Giudice, ma il solo consenso dei creditori, che devono esprimersi favorevolmente nella misura del 60% del totale di essi.
Qualora vi sia l’intesa, il Giudice non può rigettare l’istanza presentata dal debitore.
L’accordo con i creditori può avere natura liquidatoria oppure prevedere la continuità di impresa.
Con l’emissione del decreto di fissazione dell’udienza il Giudice ex lege (art. 10, comma 2 lett. c della Legge n. 3/2012) dispone che da quel momento e fino all’omologazione definitiva non possano essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi o acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore.
Avv. Giulia Di Giulio