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Effetti dell’accordo di composizione della crisi estesi anche ai soci illimitatamente responsabili.

  • Postato da: Giulia Di Giulio

Il maxiemendamento approvato in sede di conversione del cd. decreto Ristori (Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137), in cui sono confluiti anche gli altri decreti Ristori (Decreto Legge 9 novembre 2020, n. 149, cd. Ristori bis, Decreto Legge 23 novembre 2020, n. 154, cd. Ristori ter e Decreto Legge 30 novembre 2020, n. 157 cd. Ristori quater) ha introdotto importanti novità in tema di sovraindebitamento di imprese non fallibili, di fatto anticipando alcune disposizioni previste nel ‘Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza’ (Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14) che entrerà in vigore a settembre 2021.

Ci si riferisce in particolare, al nuovo comma 2 ter dell’art. 7 della Legge n. 3/2012 che così dispone: “l’accordo di composizione della crisi della società produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili”.

Tale norma estende dunque ai soci l’efficacia vincolante ed esdebitante dell’accordo perfezionato dalla società, analogamente a quanto già previsto dal legislatore in materia di concordato preventivo (art. 184 della Legge Fallimentare).

A mente di tale disposizione non è dunque necessaria alcuna procedura autonoma del socio illimitatamente responsabile in tutti i casi in cui questi ha maturato solo debiti sociali e non anche debiti personali significativi: il socio potrà infatti beneficiare degli effetti dell’accordo di composizione concluso dalla società. La procedura attivata dalla società lo libererà dai debiti sociali; continuerà invece a rispondere personalmente dei debiti personali, estranei alla gestione dell’impresa.

Appare evidente che l’entità della massa attiva resa disponibile ai creditori avrà un ruolo decisivo nella ricerca di un equilibrio necessario tra l’interesse dei creditori a votare un accordo societario che sia conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria – controllata o giudiziale, che vedrebbe necessariamente coinvolto anche il patrimonio del socio – e le esigenze di eventuali creditori particolari di questi al mantenimento della sua garanzia patrimoniale personale.

Avv. Giulia Di Giulio