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È considerato ‘consumatore’ il soggetto che garantisce l’obbligazione di una società commerciale, ma resta estraneo all’attività d’impresa.

  • Postato da: Gianluca Fusco

Con l’ordinanza n. 8662 depositata l’8 maggio 2020, la Corte di Cassazione ha affermato che, al fine di determinare la competenza territoriale, beneficia della qualifica di “consumatore” la persona fisica che, restando estraneo all’attività commerciale, presta una garanzia fideiussoria per le obbligazioni assunte da un imprenditore nei confronti di una banca.
Nel caso specifico la Cassazione precisa che il contenzioso nei confronti del garante debba radicarsi nel cosiddetto Foro del consumatore (quindi nel relativo luogo di residenza).
La decisione rappresenta una novità, in quanto propone un orientamento diverso dalla precedente giurisprudenza che – attribuendo rilievo alla natura accessoria dell’obbligazione di garanzia – individuava il giudice competente nel luogo del domicilio o di residenza dell’imprenditore a beneficio del quale la garanzia era stata prestata.